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Studio Castellano


REGIME DEI MINIMI DAL 2019

News - Giovedì, 03 Gennaio 2019


Una delle novità più rilevanti contenute nella legge di Bilancio 2019 è rappresentata dall’innalzamento a 65.000 euro, per tutte le attività d’impresa e professionali, della soglia di ricavi o compensi per l’applicazione del regime forfettario.

In base al testo, potranno accedere al regime già dal 2019 le persone fisiche esercenti attività d’impresa o professionale che nel 2018 conseguiranno un ammontare di ricavi ovvero percepiranno compensi, ragguagliati ad anno, non superiori al predetto limite.

Non risulteranno, invece, modificati i coefficienti di redditività da applicare all’ammontare dei ricavi o compensi per la determinazione del reddito imponibile.

 

La novella eliminerà gli altri requisiti di accesso oggi operanti; trattasi:

- del limite di 5.000 euro annuo per le spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori;

- del limite di 20.000 euro per gli investimenti in beni strumentali.

 

Dal lato delle cause di esclusione:

- è confermata l’impossibilità di applicare il regime forfetario per chi si avvale di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito (per esempio agricoltura e attività connesse alla pesca, vendita di sali e tabacchi, commercio di fiammiferi, editoria, gestione di servizi di telefonia pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico e sosta, agenzie di viaggio e turismo, agriturismi, vendite a domicilio, rivendita beni usati, di oggetti d’arte o da collezione, agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte o da collezione), nonché per le persone fisiche non residenti, ad eccezione di quelle che sono residenti in uno degli Stati Ue o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto, e per i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;

- è ampliata la preclusione al regime in presenza di partecipazioni societarie, oltre che in società di persone o in Srl trasparenti, anche in Srl in regime ordinario, per i soci che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”

- impossibilità di accedere al regime forfettario per i soggetti che erano assunti come dipendenti o collaboratori, in forza di uno o più contratti di lavoro dipendente o di co.co.co., e intendono svolgere l’attività d’impresa o professionale prevalentemente nei confronti di quello che nel biennio precedente era uno dei loro datori di lavoro.

 

Non sono destinate a essere modificate le aliquote dell’imposta sostitutiva applicabili. Quella base rimarrà fissata nella misura del 15%, mentre le partite Iva start-up continueranno a godere dell’aliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni. Sarà confermata anche la possibilità di dedurre dal reddito imponibile i contributi previdenziali versati nell’anno.

Infine, è appena il caso di precisare che l’adesione al regime forfettario comporterà l’esclusione dall’obbligo della fatturazione elettronica.



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