{"id":3117,"date":"2004-01-15T00:00:00","date_gmt":"2004-01-14T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiocastellano.com\/index.php\/news\/caseifici-percentuale-di-resa-applicata-al-latte-criteri-generici-illegittimita-2\/"},"modified":"2004-01-15T00:00:00","modified_gmt":"2004-01-14T23:00:00","slug":"caseifici-percentuale-di-resa-applicata-al-latte-criteri-generici-illegittimita-2","status":"publish","type":"ept_news","link":"https:\/\/www.studiocastellano.com\/index.php\/news\/caseifici-percentuale-di-resa-applicata-al-latte-criteri-generici-illegittimita-2\/","title":{"rendered":"CASEIFICI &#8211; PERCENTUALE DI RESA &#8211; APPLICATA AL LATTE &#8211; CRITERI GENERICI -ILLEGITTIMITA&#8217;"},"content":{"rendered":"<p><P>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<\/P> <P>L&#8217;Ufficio di Ariano Irpino dell&#8217;Agenzia delle Entrate notific\u0095 ?????? l&#8217;avviso di accertamento\u00a0 con cui accertava ai fini Irpeg il reddito di lire ????. ed il valore della produzione ai fini Irap di lire ?????.., il tutto in base alle RESE DEL LATTE pubblicate su una rivista del settore.<BR>La societ\u0085 contribuente\u00a0 ha contestato tale\u00a0 provvedimento impositivo,\u00a0 con le seguenti motivazioni:<BR>1. le presunzioni espresse nell&#8217;accertamento sono prive del carattere della gravit\u0085,\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 precisione e concordanza, ex art. 2729 c.c.;<BR>2. la ricostruzione per presunzioni non \u008a ammessa in presenza di contabilit\u0085\u00a0 regolarmente tenuta;<BR>3. l&#8217;accertamento \u008a basato su una arbitraria ricostruzione del volume di affari e delle percentuali di resa;<BR>4. nel merito,\u00a0 con\u00a0 consulenza tecnica di parte, per altro confortata dalle percentuali di resa gi\u0085 adottate dal medesimo ufficio per la medesima azienda per l&#8217;anno 1984 .<BR>L&#8217;Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino legittima il proprio operato in quanto uniformato\u00a0 alla metodologia di accertamento, ovvero nel Manuale di Tecnologia Casearia di G. Rossi &#8211; Ed. agricole 1998. <\/P> <P>MOTIVI\u00a0\u00a0 DELLA\u00a0 DECISIONE<BR>\u00a0<BR>In diritto<BR>I giudici di prime cure rilevano che gli elementi posti a base della rettifica impugnata, propri della scienza probabilistica, quale la percentuale di resa applicata al latte destinato alla trasformazione, trattandosi di criteri generici, non sono idonei a giustificare la rettifica stessa.<BR>Essi non integrano un fatto noto e certo, sul quale poggiare in termini di rilevante probabilit\u0085 (id quod plerumque accidit) il convincimento del verificarsi del fatto ignoto (entit\u0085 dei ricavi), e, quindi, non possono da soli configurare prova per presunzioni, senza il conforto di altri elementi, sia pure parimenti indiziari (Cass. 19.5.2000 n. 6499; 29.11.2000 n. 15310; 2.9.1995 n. 9265;17.12.1994 n. 10856).<BR>Nel merito<BR>Le percentuale adottate nella procedura in esame non integrano un fatto noto e certo: il resistente Ufficio non giustifica l&#8217;applicazione di percentuali diverse per la medesima azienda, finalizzate al medesimo scopo ancorch\u0082 riferite ad anno diverso da quello in esame.<BR>Va osservato che l&#8217;impugnato accertamento poggia sull&#8217;applicazione degli studi di settore, che, se pur provenienti dal Manuale di Tecnologia Casearia sono propri, come detto, della scienza probabilistica.<BR>In quanto tali, non presentano la caratteristica della certezza, non soddisfano i requisiti previsti dall&#8217;art 54 citato D.P.R., trattandosi di criteri vaghi e generici perch\u0082 non correlati alla specifica realt\u0085 aziendale, sono inidonei a giustificare, appunto, la rettifica (Cass., sez. I 6.5.1995, n. 4976; 17.4.1996 n. 3603).<BR>Viene qua in rilievo il principio d&#8217;acquisizione probatoria nel processo tributario delle consulenze di parte: il materiale introdotto dalle parti in giudizio pu\u0095 liberamente essere utilizzato e valutato dal giudice, quale che sia la parte che ha introdotto in giudizio<BR>Trattasi, dunque, di circostanze e, perch\u0082 no, fatti indizianti dai quali si pu\u0095 dimostrare le incongruenze dell&#8217;accertamento e ne indeboliscono la capacit\u0085 probatoria della ricostruzione indiretta, in via matematico &#8211; statistica, del volume d&#8217;affare e dei ricavi.<\/P> <P><BR>CONCLUSIONI <\/P> <P>La sentenza in commento ha affrontato, la rilevante questione della legittimit\u0085 di un accertamento in cui l?Agenzia delle Entrate ha determinato\u00a0 maggiori ricavi mediante la mera applicazione di una percentuale di resa del latte ricavata da uno studio di settore.<BR>La decisione dei giudici tributari di prime cure, induce ad alcune riflessioni sulla natura presuntiva degli studi di settore, e sulle possibili conseguenze derivanti dall?inquadramento degli stessi studi di settore nella categoria delle presunzioni semplici o delle presunzioni legali.<BR>Di conseguenza i giudici affermano che, in presenza di una contabilit\u0085 formalmente regolare, non e possibile pervenire ad un accertamento di maggiori ricavi sulla base della semplice applicazione di una diversa\u00a0 percentuale di resa, che anche se frutto di uno studio di una rivista specializzata, costituisce un dato indiziario, a cui bisogna affiancare elementi tali\u00a0 che confortano gli studi di settore, per giustificare l?attribuzione di maggiori ricavi.<BR>A ns avviso le presunzioni semplici non sono\u00a0 e non possono costituire strumenti utilizzabili sempre e solo contro il contribuente. Quindi, bisogna garantire la corretta applicazione dello strumento presuntivo, il quale impone una verifica rigorosa e attenta in sede contenziosa dei risultati cui perviene l?applicazione degli studi di settore.<BR>E? appena il caso di aggiungere, che i giudici sono vincolati solo dalla bont\u0085 o meno del risultato dello studio, che non dovrebbe quindi\u00a0 essere recepito acriticamente, ma, richiede, volta per volta di verificare la correttezza e la bont\u0085 dell?inferenza effettuata dall?Ufficio mediante l?applicazione degli studi di settore. <BR><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AVELLINO SEZ.I SENT.3\/04 DEL 15\/01\/2004<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3081,"template":"","ept_news_categoria":[52],"class_list":["post-3117","ept_news","type-ept_news","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","ept_news_categoria-giurisprudenza"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiocastellano.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ept_news\/3117","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiocastellano.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ept_news"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiocastellano.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ept_news"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiocastellano.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiocastellano.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3081"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiocastellano.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3117"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ept_news_categoria","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiocastellano.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ept_news_categoria?post=3117"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}