{"id":3166,"date":"2005-07-14T00:00:00","date_gmt":"2005-07-13T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiocastellano.com\/index.php\/news\/credito-dimposta-beni-strumentali-contratto-antecedente-al-8-7-2002-validita\/"},"modified":"2005-07-14T00:00:00","modified_gmt":"2005-07-13T22:00:00","slug":"credito-dimposta-beni-strumentali-contratto-antecedente-al-8-7-2002-validita","status":"publish","type":"ept_news","link":"https:\/\/www.studiocastellano.com\/index.php\/news\/credito-dimposta-beni-strumentali-contratto-antecedente-al-8-7-2002-validita\/","title":{"rendered":"CREDITO D&#8217;IMPOSTA BENI STRUMENTALI &#8211; CONTRATTO ANTECEDENTE AL 8\/7\/2002 &#8211; VALIDITA&#8217;"},"content":{"rendered":"<p><P>LA REVOCA DEL CREDITO D&#8217;IMPOSTA DI CUI ALL&#8217;ART.8 DELLA L. 23-12-2000 N\u00f8 388 PER MANCANZA DI PROVA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO STIPULATO ANTECEDENTEMENTE AL 8-7-2002 (contratto registrato &#8211; bonifico bancario- ecc. di cui alla c.m. 321e del 3-6-2003)<\/P> <P>RILIEVI\u00ff\u00ff PRESENZA DEI BENI ACQUISTATI DOPO IL 08-07-2002<BR>DIRITTO<BR>Si osserva che la revoca \u008a del tutto infondata in quanto la normativa, precisamente l&#8217;art. 10 del D.L. 8-7-2002 mod. in L 8-8-2002 n\u00f8178 , al comma 3 recita testualmente &#8221; Per gli investimenti per i quali il contratto risulta concluso entro la data di entrata in vigore della legge di- ecc&#8230;.&#8217;, di conseguenza il legislatore ( parlamento ) non ha posto nessuna condizione, di quelle previste dalla c.m. n\u00f8 32\/e di cui al punto 3.1.3. lett. A. , ricordiamo che le c.m. non hanno valenza di legge, intervenuta un anno dopo dall&#8217; emanazione della norma<BR>Di conseguenza sia i verificatori , che ministero delle finanze sono tenuti al rispetto della normativa vigente.<BR>Anche la dizione usata dal legislatore &#8221; contratto risulta concluso&#8221; , letteralmente significa stipula del contratto con l&#8217;apposizione della firma da parte dei contraenti.<BR>Inoltre, la normativa civile e fiscale in relazione al contratto di compravendita di beni mobili non \u008a un atto soggetto a registrazione obbligatoria.<BR>I verificatori con la revoca del credito d&#8217;imposta , a ns avviso violano le disposizioni dello STATUTO DEL CONTRIBUENTE, per mancata applicazione della normativa vigente.<BR>La GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE\u00ff\u008a ormai consolidata nel senso che una circolare ministeriale non pu\u0095 modificare la normativa approvata dal Parlamento.<BR>MERITO<\/P> <P>Le otto fatture oggetto di contestazione trattasi di fatture di acquisto di beni dopo il 8-07-2002 , sono corredate da contratto e documentazione bancaria con negoziazione titolo antecedente al\u00ff 8-07-2002.<\/P> <P>Inoltre , la fornitura dei beni \u008a iniziata in data antecedentemente all? 8-07-2002 il tutto risulta dai contratti stipulati e le fatture con\u00ff consegne avvenute in data antecedente\u00ff all? 08-07-2002<\/P> <P>PUNTO 3-2 ASSENZA DEL REQUISITO DELLA DESTINAZIONE<\/P> <P>Il rilivo \u008a del tutto infondato in quanto l?attivit\u0085 di lavanderia industriale\u00ff con noleggio non rientra tra i settori esclusi dalla normativa, relativa al credito d?imposta, anzi risulta tra i settori privilegiati , anche dopo l? 08-07-2002.<BR>Inoltre, dalla lettura della Circolare n\u00f841\/E del 18\/04\/2001 al punto 10 non rientra tra le clausole antielusive.<\/P> <P>art. 10 DL 138\/2002<\/P> <P>Al comma 1 lett. b) sancisce che i settori che possano usufruire del credito d?imposta sono quelli individuati dalla L. 19\/12\/1992 n\u00f8488, in merito si produce la classificazione ISTAT 91 che possono beneficiare delle agevolazioni 488\/92 nell?elenco dei SERVIZI\u00ff prevede al codice 93 ?ALTRE ATTIVITA? DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI PER ALBERGHI, RISTORANTI, ENTI E COMUNITA?? <BR>A questo punto ci si chiede come possa esercitare l?attivit\u0085 di lavanderia industriale per alberghi senza l?acquisto della biancheria da lavaggio.<\/P> <P>Casistica lavanderie industriali<\/P> <P>La bian\u00aacheria per le lavanderie industriali, \u008a considerata un bene stru\u00aamentale ammortizzabile &#8211; con un&#8217;aliquota del 40% annuo &#8211; per alcune categorie di imprese quali &#8220;alberghi, ristoranti, bar e attivit\u0085 affini&#8221;&#8221;; &#8220;ospedali, cliniche, sanatori, case di cura ed istituti similari privati&#8221;; &#8220;sevizi igienici e di estetica della persona. Alberghi diurni, istituti di igiene e di bellez\u00aaza, barbieri e parrucchieri&#8221; ai sensi del D.M. 31.12.1988 (Coefficienti di ammorta\u00aamento del costo dei beni materiali strumen\u00aatali impiegati nell&#8217;esercizio di attivit\u0085 com\u00aamerciali, arti e professioni).<BR>Tale decreto non include per\u0095 detti beni nella categoria ?lavanderie, stiratorie, smac\u00aachiatorie, tintorie e servizi affini?, in quanto il noleggio della biancheria \u008a attivit\u0085 premi\u00aanente solamente per la classe delle lavande\u00aarie industriali. Ci\u0095 nonostante, la normativa tributaria prevede che, nel caso in cui una determinata categoria di beni strumentali per l&#8217;attivit\u0085 caratteristica dell&#8217;impresa non sia presente nelle lista delle aliquote della categoria d&#8217;appartenenza &#8211; ai sensi del citato D.M. -, si possano usare i coef\u00aaficienti utilizzati per lo stesso bene da tipologie d&#8217;impresa con attivit\u0085 affine.<BR>E&#8217; questo il caso delle lavanderie industria\u00aali, la maggior parte delle quali svolge in via preponderante servizi di noleggio di biancheria, avendo come principali clienti ristoranti e alberghi circa il fatto che i beni vengano dati in noleggio a terzi e non uti\u00aalizzati direttamente, dalla circolare Assonime n30\/2002, par. 11.1 sulla ?Tremonti-bis? (data la somiglianza di tale disciplina con le agevolazioni previste dall&#8217;art. 8 della Legge 388\/2000), risulte\u00aarebbe che il bene resta agevolabile tanto se utilizzato direttamente dall&#8217;impresa acqui\u00aarente, tanto se dato in locazione dietro il pagamento di canoni periodici. <\/P> <P>Conclusioni<\/P> <P>Alla luce di quanto sopra esposto, si pu\u0095 concludere che la biancheria \u008a un bene strumentale ammortizzabile per le lavande\u00aarie industriali, e pu\u0095 pertanto costituire oggetto di agevolazione ai sensi dell&#8217;art.8 della Legge n.388 del 23\/12\/2000, a condi\u00aazione che la lavanderia industriale sia loca\u00aalizzata nei territori agevolati, senza che assuma rilievo il fatto che i beni siano locati a terzi localizzati in altri territori.<BR>Si rammenta, infine, che l&#8217;agevolazione in questione \u008a in regime di alternativit\u0085 con,la Legge Tremonti-bis e la Legge 488\/92.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>COMM.TRIBUTARIA PROV.LE DI AVELLINO SEZ.IV SENT. 251\/4\/05 DEL 23\/05\/2006<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3081,"template":"","ept_news_categoria":[52],"class_list":["post-3166","ept_news","type-ept_news","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","ept_news_categoria-giurisprudenza"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiocastellano.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ept_news\/3166","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiocastellano.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ept_news"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiocastellano.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ept_news"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiocastellano.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiocastellano.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3081"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiocastellano.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3166"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ept_news_categoria","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiocastellano.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ept_news_categoria?post=3166"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}