Il decreto recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese ha modificato il regime di deducibilità dei costi sostenuti per acquistare beni e servizi da fornitori residenti o domiciliati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (c.d. costi black list).
A partire dal periodo d’imposta 2015, i costi black list saranno ammessi in deduzione in via “automatica” nei limiti del valore normale dei beni e dei servizi acquistati, senza dover passare per la dimostrazione di alcuna prova. In ogni caso, come precisato dalla norma, si dovrà sempre e comunque dare dimostrazione della concreta effettuazione dell’operazione.
La novella legislativa, inoltre, ha abrogato la prima condizione prevista dall’art. 11 dell’art. 110 del TUIR, secondo cui un contribuente poteva disapplicare la normativa sulla deducibilità dei costi black list sulla base della dimostrazione dell’esistenza di un’effettiva attività economica del fornitore nel paradiso fiscale.
Anche sulla base della nuova norma, comunque, resta ferma la possibilità per il contribuente di dedurre in ogni caso i suddetti costi qualora dimostri l’effettivo interesse economico delle operazioni.
La norma, inoltre, prevede che si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori in ragione della sola mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l’amministrazione finanziaria italiana.
IL PRECEDENTE IMPIANTO NORMATIVO
La deducibilità dei costi black list era ammessa qualora il soggetto italiano riuscisse a dimostrare, in via preventiva tramite interpello all’Agenzia delle entrate, o successivamente in sede di controllo, una delle due condizioni previste dall’articolo 110, comma 11 del TUIR:
– l’esercizio di un’attività commerciale effettiva da parte del fornitore estero;
– un effettivo interesse economico allo svolgimento dell’operazione commerciale posta in essere.
Il contribuente era quindi chiamato a fornire la dimostrazione di un quid pluris rispetto al potenziale nesso di causalità tra i costi sostenuti e l’attività svolta, che, a parità di altre condizioni, generalmente è considerato sufficiente per ammettere in deduzione le spese derivanti da operazioni interne. In ogni caso, il contribuente doveva fornire la prova della concreta esecuzione dell’operazione.
Infine, le società italiane che intrattenevano rapporti commerciali con fornitori localizzati in c.d. “paradisi fiscali” dovevano, inoltre, indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi i costi sostenuti, pena l’irrogazione di sanzioni (norma, comunque, non modificata dalla novella legislativa).
IL NUOVO IMPIANTO NORMATIVO: DEDUZIONE DEI COSTI BLACK LIST NEL LIMITE DEL VALORE NORMALE
Il decreto prevede che l’attuale formulazione dell’art. 110, comma 10 del TUIR in materia di deducibilità di costi black list sia sostituita dalla seguente formulazione: “le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta effettuazione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni“.
La norma prevede, quindi, un regime di deducibilità automatica per i suddetti costi, seppur entro il limite del valore normale, senza che sia dovuta la dimostrazione di alcuna condizone. Per la definizione di valore normale la norma rimanda testualmente ai criteri di determinazione contenuti nell’articolo 9 del TUIR, tuttavia, come appositamente sottolineato nella relazione illustrativa al decreto, il valore normale dovrà essere definito in base ai criteri stabiliti nelle Linee guida dell’OCSE.
L’unico requisito richiesto in tale frangente, per ovvie ragioni sistematiche, è che tali operazioni abbiano avuto concreta effettuazione.
Sulla base del tenore letterale della norma, infine, si evince che per i costi black list ammessi in deduzione nel limite del valore normale permane l’obbligo di separata indicazione in dichiarazione, al pari di quanto previsto per la generalità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato.